LA RAPPRESENTANZA IN MEDIAZIONE

Domenico Sarcina Domenico Sarcina
24 January 2026
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LA RAPPRESENTANZA IN MEDIAZIONE

La procedura mette al centro le parti e pertanto è sempre preferibile la loro presenza personale in quanto l’aspetto empatico, la riattivazione del dialogo sono tra le prerogative della mediazione.

Tuttavia, può capitare che la parte non possa presenziare personalmente e debba delegare altro soggetto.

La problematica si è posta sia per la procedura in presenza che ancor di più per quella telematica, soprattutto per la richiesta della firma digitale, di cui la parte può essere sprovvista.

Sono molteplici gli interrogativi che si sono posti in questi anni sulla forma della procura, sui soggetti delegati e la loro idoneità, sulla sostanza della stessa.

La delega speciale sostanziale 

Innanzitutto ci si è chiesti se la procura dovesse assumere necessariamente la forma scritta, la risposta è affermativa ma questa deve corrispondere ad alcune caratteristiche quali la specialità e sostanzialità . Significa che la procura dev’essere rilasciata per lo specifico affare e deve contenere i poteri di trattare e dirimere la contesa con il potere di conciliare e la doverosa specifica di essere a conoscenza dei fatti. Il correttivo Cartabia ha introdotto un ulteriore elemento essenziale quale il “giustificato motivo”. Tale esigenza è coerente con l’esigenza di prediligere la presenza della parte e solo qualora per essa sia impossibile partecipare, è prevista la possibilità di delegare.

La forma della delega

Il nominato decreto correttivo Cartabia ha altresì snellito la forma della delega specificando che essa possa essere conferita senza autentica di firma, eliminando uno dei quesiti della precedente previsione. In ogni caso a rafforzare la formalità della procura deve comunque recare gli estremi dei documenti del delegante e del delegato nonché le copie di essi.

In caso di atti soggetti a trascrizione, la delega dovrà essere necessariamente conferita con firme autenticate dal notaio.

La delega all’avvocato

Uno dei quesiti che sono stati posti è quello della possibilità di conferire la delega all’avvocato che assiste in mediazione.  Nonostante alcune pronunce differenti, l’orientamento maggioritario propende per consentire tale facoltà alla parte, sempre con le caratteristiche di forma e di sostanza sopra elencate.

Domenico Sarcina
Domenico Sarcina

Avvocato specializzato in diritto civile, penale e amministrativo. Esperto in mediazione e consulenza legale.

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